Onorevoli Colleghi! - Da qualche anno a questa parte si va diffondendo e prende sempre più piede la ricerca del benessere in senso lato e di attenzione al corpo, in chiave curativa, ma soprattutto estetica. I «centri benessere» censiti con vari nomi e classificati sotto diverse tipologie, sono attualmente oltre 20.000 in tutta Italia, con un numero di clienti annuo pari a 18 milioni e un giro di affari di circa 10 miliardi di euro. Ad essi bisogna poi aggiungere i centri in funzione presso le strutture ricettive e, come tali, non denunciati alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Da non sottovalutare, infine, il fatto che solo negli stabilimenti termali, in due anni, il numero di clienti dei «centri benessere» è salito da circa 83 mila a circa 115 mila e si sono moltiplicate le imprese specializzate su tutto il territorio nazionale. La rilevanza di questi numeri rende chiara l'importanza della riorganizzazione del settore, con una definizione dei ruoli e delle funzioni collegati alle attività svolte. L'attuale denominazione di «centri benessere» che si applica a qualsivoglia attività di cura estetica del corpo riguarda un'eterogenea platea di imprese, dai centri estetici alle palestre, da quanti offrono trattamenti di medicina naturale ai poliambulatori che comprendono tra i propri servizi anche il trattamento estetico, dai centri fitness e wellness a quelli che propongono terapie eseguite con apparecchi

 

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elettromedicali, fino ai centri di abbronzatura. Tale variegato quadro imprenditoriale si è andato formando a seguito della crescita della domanda di benessere da parte dei consumatori. Nel contempo si è tuttavia prodotto un problema rilevante, conseguente all'assenza di una legislazione specifica per il settore, in un ambito assai delicato nel quale è necessario in primo luogo stabilire il confine tra cura medica e trattamento estetico, anche a seguito dei molti casi di cronaca relativi a danni irreversibili prodotti nei pazienti, fino al decesso, come conseguenza dell'imperizia e della mancanza di igiene di determinate strutture. Proprio per evitare la generalizzazione e tutelare l'utente di tali servizi è necessario provvedere con una legislazione ad hoc. È indispensabile che gli utenti accedano a strutture ben definite e in possesso di tutti i requisiti strutturali, professionali e organizzativi che possano soddisfare al meglio le loro esigenze, operando nella più assoluta sicurezza, all'interno di regole certe. Attualmente esiste una regolamentazione di carattere nazionale solo per i centri estetici (legge n. 1 del 1990) e una regolamentazione regionale per le palestre.
      Ne deriva che il sistema delle autorizzazioni di ogni tipo di attività compresa nella generica nozione di «centro benessere» fa riferimento a norme o regolamenti a livello locale, laddove esistono. Regna, dunque, una grande confusione e non esistono norme omogenee a garanzia della salute del consumatore finale.
      Si rende, dunque, necessaria l'approvazione di una legge che definisca ruoli e funzioni dell'intero comparto, costituito oggi da tante realtà, ciascuna delle quali presenta proprie esigenze e differenti problematiche rispetto alle altre, sia a livello nazionale che a livello regionale. In tale situazione è di estrema importanza il poter disporre di regole minime, uniformi sull'intero territorio nazionale, per il rilascio delle autorizzazioni.
      La presente proposta di legge si muove nel descritto panorama. Dopo aver stabilito, con l'articolo 1, oggetto e finalità della legge, l'articolo 2 definisce «centro benessere» una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell'ambito del medesimo contesto urbano, costituite da ambienti adeguati sia dal punto di vista igienico che della sicurezza, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui vengono effettuati oltre ai trattamenti meramente estetici anche trattamenti riferibili alla medicina estetica, alla medicina non convenzionale, alla idrologia medica, al fitness e al wellness.
      Vengono poi definiti i vari tipi di trattamenti con particolare riguardo a quelli di medicina estetica, ovvero le prestazioni che comportano l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali e l'applicazione di tecniche di competenza esclusivamente medica e che sono obbligatoriamente operati da medici specialisti, sotto la propria responsabilità. Si prevede a tale fine che con decreto del Ministro della salute siano individuati tali particolari trattamenti. Infine viene definito l'operatore del benessere quale soggetto cui, sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 4, è consentito esercitare, in proprio o, in caso di società, quale preposto, l'attività di cui alla legge.
      L'articolo 3 definisce la cosiddetta «beauty farm» come una struttura che oltre ad avere le caratteristiche del «centro benessere» si avvale della presenza di personale medico appartenente alle specializzazioni della medicina estetica, della psicologia, dell'endocrinologia e della dietologia.
      L'articolo 4 disciplina i requisiti per l'esercizio delle attività che è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teorico-pratico, per il conseguimento del titolo di «operatore del benessere». Le regioni e le province autonome stabiliscono, sentite le associazioni regionali e delle province autonome di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento
 

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dei corsi di formazione e di specializzazione e di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale. Si prevede anche l'istituzione di un marchio distintivo dei «centri benessere» autorizzati ai sensi della presente legge, da parte del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore. Il marchio ha lo scopo di tutelare l'utente segnalandogli l'affidabilità del centro prescelto riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di «operatore del benessere», appositi corsi integrativi, escludendo l'obbligo di superamento dell'esame teorico-pratico.
      L'articolo 5 prevede che sia la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire le caratteristiche minime di organizzazione del «centro benessere», con riferimento ai trattamenti disciplinati dalla legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, ai requisiti del personale addetto. Il Ministro delle attività produttive recepisce con apposito provvedimento la predetta deliberazione. L'attività del «centro benessere» può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari.
      L'articolo 6 prevede che l'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del «centro benessere» siano soggetti a denuncia di inizio di attività, mentre l'articolo 7 reca le sanzioni per quanti gestiscono un «centro benessere» senza i relativi requisiti, utilizzano abusivamente il marchio ovvero si avvalgono della predetta denominazione senza che siano rispettate le norme della legge. Sanzioni più significative sono previste per chi, pur non essendo medico, eroga trattamenti di medicina estetica.
      L'articolo 8 istituisce un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo unico per gli incentivi, con lo scopo di sostenere l'innovazione e la riqualificazione dei «centri benessere» esistenti.
      L'articolo 9 stabilisce che le strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge con la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data.
      Infine, l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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